Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 337/2005
La pronta disponibilità diurna va retribuita
08 Febbraio 2005
A termini dell'art. 25, Dpr n. 348/1983, il compenso per il servizio di pronta disponibilità prestato dai sanitari delle unità sanitarie locali presuppone comunque una durata non inferiore alle dodici ore; pertanto, le ore eccedenti tale limite possono essere retribuite successivamente, a mano a mano che raggiungono la cifra di dodici ore.