Consiglio di Stato
30/04/2003

Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 2331/2003 Concorsi: nelle prove pubbliche punteggio numerico va motivato

La questione relativa all'idoneità o meno del solo punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione deve essere risolto in concreto, avendo riguardo a una serie di aspetti, tra cui soprattutto la tipologia dei criteri di massima fissati dalla commissione risultando sufficiente il punteggio soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e al contrario insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche. Le commissioni esaminatrici, sono tenute a rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, mediante qualche elemento che concorra a chiarire la valenza del punteggio (apposizione di note a margine, uso di segni grafici) per consentire al candidato di conoscere gli errori.

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