La regola dell'irretrattabilità delle dimissioni “vale per il dipendente Asl anche quando, nel periodo intercorrente tra l'accettazione delle stesse e la cessazione effettiva del rapporto, muta il regime previdenziale che ha fatto propendere l'interessato per il collocamento a riposo”. La legge ha infatti “previsto la possibilità di esercitare la facoltà di revoca della domanda di collocamento in pensione, ma tale facoltà va esercitata dall'interessato nei modi e nei tempi previsti, e può essere valutata positivamente dall'amministrazione ove ravvisi un interesse pubblico alla riassunzione in servizio e non sussistano ragioni ostative”. Il Consiglio di Stato ribadisce che la tutela del dipendente, nel caso di introduzione di sistemi di calcolo della pensione o di condizioni meno favorevoli rispetto a quelli vigenti al momento della presentazione della domanda di dimissioni, “è stata comunque disciplinata dalla legge".