Per il conferimento delle mansioni temporanee di aiuto a medici universitari “è necessario un decreto del Rettore, non essendo sufficiente il parere favorevole del Consiglio di facoltà”. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, aggiungendo che le delibere del Consiglio di Facoltà “costituiscono solo una fase del procedimento destinato a concludersi con il decreto Rettorale. Secondo il Consiglio di Stato “neanche le dichiarazioni dei singoli direttori delle cliniche convenzionate relative allo svolgimento in via di fatto delle mansioni di aiuto potevano in alcun caso assumere l'efficacia e la validità dell'atto formale attributivo della qualifica superiore”.