L'esercizio di funzioni superiori alla qualifica di appartenenza presuppone che “l'interessato svolga tutte le mansioni inerenti alla qualifica superiore e non soltanto alcune di esse”. I due ricorrenti erano stati inseriti nei turni di guardia di reperibilità nell'ambito del servizio di chirurgia generale per coadiuvare il dirigente del servizio, ma non sono stati loro conferite tutte le mansioni e le responsabilità che “caratterizzano la qualifica di aiuto“ neppure dopo la trasformazione dei posti di assistente in quella di aiuto.