Le controversie in materia di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, in base all'art. 68, comma 1, d.lgs. 29/1993 (ora art. 63, comma 1, d.lgs. 165 del 2001), sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Ove tali atti siano da ritenersi rilevanti ai fini della decisione e, nel contempo, illegittimi, il giudice ordinario li disapplica.