Consiglio di Stato
30/10/2002

Consiglio di Stato - Sez. IV - sentenza n. 5922/2002 Non è ammissibile che l'orario di lavoro stabilito dal Ccnl venga diversificato

Il contratto collettivo ha fissato l'orario di lavoro per la generalità dei dipendenti delle Asl in trentotto ore settimanali, di conseguenza “non è ammissibile che l'orario venga diversificato a seconda che alcuni dipendenti siano stati o meno, in precedenza, dipendenti di amministrazioni dove lavoravano meno ore”. Lo ha affermato il Consiglio di Stato, non ammettendo deroghe al principio di omogeneizzazione delle posizioni dei dipendenti di un singolo comparto.

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