Viene giudicato legittimo il decreto del ministero della sanità che ha previsto che il centro trasfusionale competente territorialmente debba garantire alle case di cura private anche le attività di medicina autotrasfusionale. I giudici respingono il ricorso in appello dell'AIOP contro il decreto dell'1.09.1995, affermando che una cosa sono le attività di informazione, propaganda e promozione delle trasfusioni, altra cosa è l'esigenza di assicurare che il sangue, sia omologo che eterologo, venga conservato con le garanzie necessarie richieste da criteri tecnico-scientifici, eventualmente offerte solo dalle strutture pubbliche. Infatti per l'autotrasfusione valgono le stesse esigenze di conservazione del sangue che si pongono per l'attività trasfusionale eterologa, dovendo trascorrere un congruo periodo di tempo tra il momento del predeposito e il momento della reinfusione del sangue prelevato.