È illegittimo il provvedimento di collocamento in aspettativa, senza assegni per i primi dieci giorni e con assegni ridotti per il periodo successivo, del dipendente di una pubblica amministrazione che, assente dal servizio per infermità e non sottoposto a visita medica domiciliare per una tempestiva verifica delle sue condizioni di salute, ma invitato a visita ambulatoriale presso la Usl competente per effettuare il controllo, non si sia presentato.