La Corte di Cassazione ha censurato la decisione e il ragionamento seguito della Commissione Tributaria Regionale, evidenziando che, ai fini della rilevanza dell'autonoma organizzazione con conseguente sottoposizione ad IRAP, è determinante l'esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente. Questo requisito non si realizza quando il professionista operi all'interno di una struttura da altri gestita. La Suprema Corte ha cassato la sentenza sfavorevole al medico rinviando alla Commissione Tributaria Regionale per una nuova valutazione del caso concreto.