Cassazione Sezione Civile
18/05/2012

Cassazione Civile - Sez. VI - sentenza n. 7963/2012 Illecito il demansionamento del dipendente inattivo

La Corte di Cassazione ha stabilito un significativo principio relativamente all'ipotesi in cui un lavoratore dipendente sia stato lasciato in completa inattività pur percependo regolarmente la retribuzione. Il lavoratore, cui l'art. 2103 c.c. riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, ha il diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione. Sussiste dunque in capo al lavoratore, non solo il dovere, ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa. Il lavoro non è solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione di tale diritto è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro.

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