Secondo la Corte di Cassazione, i giudici d'appello, pur avendo correttamente precisato che i sanitari erano onerati in primo luogo della prova di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta, hanno escluso la responsabilità del medico e dell'Azienda Ospedaliera sul presupposto che la gravidanza fosse gemellare e che tale circostanza, non evidenziata da ecografia eseguita circa venti giorni prima dell'intervento, fosse per l'operatore imprevedibile. La Cassazione ha evidenziato che in tal modo la Corte d'Appello non ha fatto buon governo dei principi da essa stessa affermati. Anche ammesso, infatti, che la gravidanza fosse gemellare, non può affermarsi che tale circostanza in caso di IVG possa ritenersi imprevedibile per un operatore di normale diligenza e tale perciò da porlo a riparo da responsabilità in caso di eliminazione di un solo embrione.