La guardia medica non è responsabile per la morte di un'anziana paziente se questa non ha osservato le prescrizioni mediche. I giudici della Suprema Corte hanno esteso alla struttura medica il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato, ampliando la tutela dei terzi. Inoltre, la posizione dei sanitari della guardia medica, sulla base della organizzazione del servizio di continuità assistenziale vigente all'epoca dei fatti, è regolata da un contatto sociale da cui deriva l'obbligo di protezione. Pertanto, i giudici del merito hanno correttamente escluso la responsabilità extracontrattuale in capo alla Asl per insussistenza dei presupposti ex art. 2049 c.c., mentre nel caso in esame si delinea una responsabilità organizzativa dell'ente sanitario in relazione a poteri di vigilanza e controllo sul presidio di guardia medica. La grave complicanza non è riconducibile alla condotta medica, bensì “alle condizioni di solitudine della malata, che non ebbe la forza o la volontà di prendere le medicine prescritte, con conseguente progressivo indebolimento delle capacità respiratorie.