Ai sensi dell'art. 51 del Dpr n. 221/1950, il procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti una professione sanitaria deve concludersi entro cinque anni a pena di prescrizione dell'azione, salvo il compimento di atti interruttivi, quale è la delibera del Consiglio dell'Ordine di esercitare l'azione medesima, ma non anche la convocazione del medico davanti al Presidente del Consiglio dell'Ordine, poiché questa, essendo ancora preliminare all'apertura del procedimento, e volta all'acquisizione-verifica degli elementi informativi per addivenire alla decisione di sottoporre al Consiglio la proposta di promovimento dell'azione, è posta a garanzia del sanitario, e, a volerne riconoscere una capacità interruttiva, si frustrerebbe l'esigenza di evitare la protrazione per un tempo indefinito della possibilità di applicazione della sanzione.