Il preteso carattere non specifico della sintomatologia presentata dal paziente in occasione del primo ricovero, assunta dal medico a sostegno della propria difesa, non poteva esimere il personale sanitario dalla responsabilità per colpa, posto che erano stati segnalati, anche se forse in modo confuso, sintomi di interesse neurologico. In questi termini si è espressa la Suprema Corte osservando che, a fronte di un quadro clinico che conteneva elementi di sicuro allarme sia per le patologie riferite dal paziente sia per i sintomi che lo stesso aveva lamentato, costituiva dovere prudenziale del medico prescrivere tutti gli esami specialistici utili al fine di escludere, con adeguato margine di certezza, che l'uomo potesse essere vittima di un ictus.