Cassazione Sezione Civile
11/11/2011

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 23562/2011 Danni al nascituro: medico deve provare il non inadempimento

L'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Ammettendo ulteriori motivi, la Corte di Cassazione ritiene fondato quello volto a lamentare l'omesso esame, da parte della corte d'appello, della circostanza del rifiuto di consegna, ad opera dell'ospedale, degli originali delle cartelle cliniche al CTU, ritenendolo idoneo a condurre alla cassazione della pronuncia oggetto del ricorso.

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