Consiglio di Stato
26/03/2012

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 1708/2012 Indennità di rischio radiologico agli ausiliari specializzati

Relativamente alla percezione dell'indennità di rischio radiologico, il Collegio ha affermato che mentre per il personale di radiologia è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale la legge ricollega una presunzione assoluta di esposizione al rischio, per il personale di altre qualifiche è indispensabile che le situazioni lavorative concrete comportino una esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, per modalità, tempi, orari ed intensità dell'esposizione, e che l'individuazione di detto personale sia effettuata secondo le modalità previste dal Dpr n. 270/1987. I lavoratori soggetti a rischio sono individuati non in relazione alla qualifica rivestita ma all'effettiva sottoposizione, per l'attività esercitata, a una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti.

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