La Suprema Corte ha rilevato che la norma contrattuale (art. 11, lett. b) del CCNL usa, con riguardo all'esperienza professionale dei sanitari, una terminologia normalmente o esclusivamente riferibile ai sanitari dipendenti dal Ssn, laddove si esprime in termini di anzianità, che non può che essere di servizio e che rimanda ad una dimensione cui nel rapporto di lavoro subordinato è normalmente collegata l'attribuzione di una serie di diritti; e ancora quando specifica che tale anzianità riguarda complessivamente il rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, costituente anch'essa tipica classificazione del rapporto di lavoro subordinato. In ogni caso l'interpretazione sostenuta è quella maggiormente corrispondente alla natura dell'istituto quale voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l'esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, nozione che non trova piena corrispondenza nell'ambito del rapporto convenzionale.