Cassazione Lavoro - sentenza n. 4060/2012
Indennità di esclusività: non vale la convenzione
14 Marzo 2012
La Suprema Corte ha rilevato che la norma contrattuale (art. 11, lett. b) del CCNL usa, con riguardo all'esperienza professionale dei sanitari, una terminologia normalmente o esclusivamente riferibile ai sanitari dipendenti dal Ssn, laddove si esprime in termini di anzianità, che non può che essere di servizio e che rimanda ad una dimensione cui nel rapporto di lavoro subordinato è normalmente collegata l'attribuzione di una serie di diritti; e ancora quando specifica che tale anzianità riguarda complessivamente il rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, costituente anch'essa tipica classificazione del rapporto di lavoro subordinato. In ogni caso l'interpretazione sostenuta è quella maggiormente corrispondente alla natura dell'istituto quale voluto dalle parti collettive per incentivare e compensare l'esclusività del rapporto di lavoro col servizio sanitario nazionale, nozione che non trova piena corrispondenza nell'ambito del rapporto convenzionale.