Le censure mosse alla sentenza impugnata riguardano un vizio di motivazione determinato dalla mancata adesione alle conclusioni del collegio peritale, non giustificata da una adeguata e corretta critica di esse. In virtù del principio del libero convincimento e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, si ammette la possibilità del giudice di scegliere fra varie tesi, prospettate da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, o anche discostarsi dalle stesse, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti.