Non può essere affermata la responsabilità del sanitario per la mancata informazione ai genitori sulle gravi malformazioni della figlia quando l'indagine ecografica rivelatrice del danno alla salute della nascitura avrebbe potuto essere eseguita soltanto al quinto mese di gravidanza. Nel caso di specie i genitori non avevano allegato né dimostrato, neanche per presunzione, che la madre, trascorsi i 90 giorni dalla data del concepimento, essendo stata informata della situazione di salute della figlia, si sarebbe determinata comunque all'interruzione della gravidanza (dimostrando la ricorrenza dei necessari presupposti, nonostante il divieto imposto dalla legge quoad tempus).