Cassazione Sezione Penale
24/11/2011

Cassazione Penale - Sez. II - sentenza n. 43328/2011 Esercizio abusivo della professione 

In relazione alla professione medica, che si estrinseca nella individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato. Da tale condotta non è esclusa la psicoterapia, giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati: onde, qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 cod. pen. Per integrare il reato di esercizio abusivo di una professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione.  

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