Il Tar Puglia aveva affermato che relativamente alla controversia insorta a seguito di una selezione per il conferimento di incarichi di direttore di distretto sociosanitario espletata dalla Asl fosse competente il giudice ordinario e non quello amministrativo. Il Consiglio di Stato ha osservato che nel caso specifico era necessario considerare le particolari modalità stabilite dall'Ente. Si trattava, infatti, di una vera e propria procedura concorsuale, nella quale la Commissione preposta alla selezione dei candidati idonei sulla base del colloquio e della valutazione comparativa del curriculum professionale, attribuiva punteggi, formava una graduatoria finale di merito e provvedeva a dichiarare vincitori i primi 10 classificati, tanti quante le sedi di Distretto da assegnare. Tanto basta a far rientrare la procedura nella figura del concorso per l'assunzione al pubblico impiego, con la conseguenza che in caso di controversia sussisterà la competenza del giudice amministrativo.