Alcune strutture sanitarie accreditate agivano dinanzi al Tar, contro l'Azienda e la Regione, lamentando la violazione di taluni criteri operativi incidenti sul pagamento delle prestazioni rese in favore degli assistiti del Ssr. L'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 pone il rapporto di accreditamento su una base negoziale per la quale al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata a erogare prestazioni agli assistiti del Ssr e, per converso, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione dovendosi escludere che l'amministrazione possa essere costretta ad acquistare prestazioni sanitarie in esubero rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle risorse finanziarie disponibili: in sostanza in mancanza di un accordo contrattuale, l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Ssn. Con l'effetto che la struttura sanitaria che vuole operare nell'ambito del Ssn ha l'onere, non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di stipulare l'accordo contrattuale.