Consiglio di Stato
17/10/2011

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenza n. 5550/2011 Le prestazioni per il Ssr nelle strutture accreditate

Alcune strutture sanitarie accreditate agivano dinanzi al Tar, contro l'Azienda e la Regione, lamentando la violazione di taluni criteri operativi incidenti sul pagamento delle prestazioni rese in favore degli assistiti del Ssr. L'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 pone il rapporto di accreditamento su una base negoziale per la quale al di fuori del contratto, la struttura accreditata non è obbligata a erogare prestazioni agli assistiti del Ssr e, per converso, l'amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione dovendosi escludere che l'amministrazione possa essere costretta ad acquistare prestazioni sanitarie in esubero rispetto alle esigenze programmate o in eccesso rispetto alle risorse finanziarie disponibili: in sostanza in mancanza di un accordo contrattuale, l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Ssn. Con l'effetto che la struttura sanitaria che vuole operare nell'ambito del Ssn ha l'onere, non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di stipulare l'accordo contrattuale.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it