Cassazione Sezione Civile
14/07/2011

Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 15453 Sì ai danni da emotrasfusione anche se il virus era poco conosciuto

In caso di trasfusioni e sangue infetto vi è la responsabilità sia del Ministero della Salute che della struttura ospedaliera, anche per gli eventi antecedenti la legge n. 107/1990 che regolamenta le attività di trasfusione e la produzione di emoderivati. Anche prima della sopra citata legge n. 107/1990 sussisteva un obbligo di vigilanza a carico del ministero. La Cassazione rinviava, pertanto, alla Corte d'Appello, precisando quanto segue, ossia: • la prescrizione comincia a decorrere dalla conoscenza della malattia e non dall'evento contagioso; • la legittimazione passiva per quanto concerne il diritto al risarcimento ricade sia in capo al Ministero che alla struttura sanitaria; • nella valutazione si deve fare riferimento agli obblighi di vigilanza; • la causa dei danni alla salute del soggetto può derivare da una condotta omissiva.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it