A seguito di emotrasfusione infetta praticata nel 1966 durante un parto, una paziente contraeva un’epatite C (HCV), evoluta in cirrosi e insufficienza epatica terminale, con decesso nel 2009. Gli eredi hanno agito in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni, inclusa la quota iure hereditatis per il danno biologico permanente sofferto in vita dalla congiunta. Il Ministero ha contestato la risarcibilità di tale posta, sostenendo l'incompatibilità tra la morte per patologia ingravescente e la "stabilizzazione" dei postumi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che, se la patologia si stabilizza prima del decesso, il danno permanente è configurabile e liquidabile secondo le Tabelle di Milano.