Cassazione Civile - Sez. III - sentenza n. 15453
Sì ai danni da emotrasfusione anche se il virus era poco conosciuto
14 Luglio 2011
In caso di trasfusioni e sangue infetto vi è la responsabilità sia del Ministero della Salute che della struttura ospedaliera, anche per gli eventi antecedenti la legge n. 107/1990 che regolamenta le attività di trasfusione e la produzione di emoderivati. Anche prima della sopra citata legge n. 107/1990 sussisteva un obbligo di vigilanza a carico del ministero. La Cassazione rinviava, pertanto, alla Corte d'Appello, precisando quanto segue, ossia: • la prescrizione comincia a decorrere dalla conoscenza della malattia e non dall'evento contagioso; • la legittimazione passiva per quanto concerne il diritto al risarcimento ricade sia in capo al Ministero che alla struttura sanitaria; • nella valutazione si deve fare riferimento agli obblighi di vigilanza; • la causa dei danni alla salute del soggetto può derivare da una condotta omissiva.