Colpa medica:
La Cassazione interviene sulla portata dell'articolo 3 della legge n. 189/2012 (la cosiddetta legge “Balduzzi”, in tema di responsabilità del medico), secondo cui «l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve». Dalla Corte viene ribadito che il novum normativo può valere solo quando debba giudicarsi della “perizia” del medico, e non quando si discuta della sua imprudenza o della sua negligenza.