Rassegna di giurisprudenza
28/05/2015

Sentenze: le novità dal 25 al 30 maggio 2015

Questa settimana: periodo di prova, utilizzo anomalo della legge 104, rimborsi per trasferte dei medici, mediazione, consenso informato, Irap, danno erariale.

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro – sentenza n. 8934), torna a pronunciarsi sul periodo di prova affermando che ai fini del computo di quest’ultimo non rileva l’attività di collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale. Infatti le caratteristiche di un rapporto professionale, di natura autonoma e non esclusiva, con impegno orario massimo di 24 o 26 ore settimanali, con compenso ragguagliato alle ore prestate, non risultano comparabili con il complesso degli obblighi che fanno capo ad un dirigente medico inserito stabilmente, a tempo pieno e indeterminato nella struttura dell'azienda. Ne consegue che se il medico supera un concorso e diviene dipendente dovrà comunque espletare proficuamente e superare il periodo di prova non essendo valida la precedente attività svolta.

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro – sentenza n. 8784), si pronuncia sull’utilizzo anomalo del permesso per assistenza al disabile grave. Configura un disvalore sociale aver partecipato ad una serata danzante durante la fruizione di un permesso per assistere un genitore disabile grave; il lavoratore, nel caso specifico, aveva infatti usufruito di permessi per l'assistenza a portatori di handicap per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo di tali sua esigenza sulla intera collettività (i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall'ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi, il datore di lavoro è costretto ad organizzare, ad ogni permesso, diversamente il lavoro in azienda ed i colleghi di lavoro sono obbligati ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa).

La Corte di Cassazione (Sezione Civile – ordinanza n. 6793), si pronuncia sui rimborsi per le trasferte dei medici, in particolare sul rimborso delle spese del medico specialista per lo svolgimento dell’incarico presso gli ambulatori esterni al comune di residenza. Secondo i giudici della Suprema Corte, tale rimborso ha “natura risarcitoria”, e “non retributiva”. Pertanto non è prevista alcuna trattenuta nel rimborso spese del medico specialista per lo svolgimento dell’incarico presso tali ambulatori, escludendo quindi la tassabilità del risarcimento per i costi di viaggio ai fini IRPEF.

Il Tribunale di Roma (ordinanza 29 aprile 2015), si pronuncia sul valore della mediazione, ribadendo l’interpretazione del decreto legislativo 28/2010 in maniera tale da favorire al massimo il raggiungimento di un accordo tra le parti, deflazionando il contenzioso. In particolare nella mediazione medico legale, ed in particolare in tema di responsabilità medica il tribunale ha affermato che la mediazione possa procedere anche in assenza della parte convocata, non essendovi in contrario dirimenti ostacoli né giuridici né logici.

Il Tribunale di Milano  (sentenza n. 3779 del 2015), riafferma il principio in base al quale la casa di cura risponde dell’omessa informazione all’intervento, anche da parte di un medico non dipendente. Nella fattispecie si trattava di intervento di chirurgia estetica per il quale il consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, attesa la non indispensabilità dell’intervento. Nel caso della rinoplastica, è del tutto verosimile che il paziente avrebbe rifiutato di sottoporvisi se informato della possibilità che l'esito avrebbe potuto addirittura risolversi in un peggioramento del suo aspetto fisico

La Commissione Tributaria Regione Liguria (sentenza n. 375 del 2015),  sulla scia di un recente filone giurisprudenziale, accoglie il ricorso di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale, che richiedeva un rimborso Irap, in quanto l’attività professionale svolta era sprovvista del requisito di autonoma organizzazione, presupposto dell’Irap. La Commissione Tributaria ritiene di dover escludere la sussistenza dell'autonoma organizzazione in quanto l'apporto di una segretaria, tenuto conto della peculiare attività di un medico convenzionato con il SSN, nulla aggiunge alla sua capacità di produrre reddito, essendo del tutto irrilevante a tali fini l'attività di un dipendente che risponde al telefono o apre la porta dello studio durante l'orario delle visite.

La Corte dei Conti della Toscana (sentenza n. 81 del 2015) è stata chiamata a decidere sulle modalità di pagamento con cui il Ssn rimborsa i costi delle prestazioni svolte presso gli istituti privati. Infatti, ha condannato, per una somma complessiva superiore a 25 milioni di euro, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, varie case di cura private e i dirigenti di un'azienda sanitaria, in conseguenza del danno causato alle casse di quest'ultima per l'indebito rimborso di prestazioni sanitarie non previste a carico del Servizio sanitario nazionale, e già in precedenza pagate dai pazienti privati.

 

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it