Rassegna di giurisprudenza
21/05/2015

Sentenze: le novità dal 18 al 23 maggio 2015

Questa settimana: riconoscimento studi, danno erariale, demansionamento, responsabilità parto cesareo.

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2228/2015), riafferma il principio di diritto che consente di ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di uno studente “comunitario” che da iscritto in corso di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere ha chiesto il trasferimento, con riconoscimento della carriera e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso le università italiane.

La Corte dei Conti Lombardia (sentenza n. 54/2015), torna a pronunciarsi sul danno erariale. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Pertanto si configura danno erariale a carico del dipendente Asl per prestazioni extra-lavorative occasionali retribuite presso terzi ed espletate in assenza della prescritta autorizzazione.

La Corte di Cassazione (Terza sezione Civile - sentenza n. 7682/2015) ha stabilito che il taglio cesareo è eseguibile da un solo medico, coadiuvato da uno strumentista. In assenza del primario, l’aiuto ha il dovere di far predisporre la sala chirurgica, far preparare la paziente e, stante l'urgenza ed informato il primario, deve procedere senza indugio ad operare, assumendosene tutte le responsabilità.

La Corte di Cassazione (Terza sezione Penale - sentenza n. 15644 del 15 aprile 2015), si pronuncia sul “demansionamento”, stabilendo che configura condotta penalmente irrilevante il demansionamento di due cardiochirurghi illegittimamente esclusi dalla sala operatoria. Questo è vero quando la condotta dell’imputato (come nella fattispecie del Direttore del Dipartimento di cardiologia) era priva del dolo intenzionale e del movente puramente ritorsivo, ma aveva in via principale l’intento di procedere ad una riorganizzazione volta a migliorare la qualità e l'efficienza del reparto di cardiochirurgia, pur accettando, quale conseguenza di tale preminente obiettivo, il verificarsi di un danno ingiusto alla professionalità dei due cardiochirurghi illegittimamente esclusi dalla sala operatoria.

 

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