La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che non sussiste un obbligo europeo di parità retributiva tra le due categorie. È emerso che i percorsi differiscono per finalità (medicina convenzionata vs libera professione/ospedaliera) e organizzazione (Regioni vs Università), rendendo legittima la diversità economica. Il giudice ha chiarito che l’adeguamento triennale e la rivalutazione non erano atti dovuti, rientrando nella discrezionalità del legislatore nazionale. L'esito finale nega dunque ogni pretesa risarcitoria basata su disparità di trattamento normativo o economico.