Cassazione Civile – sez. III – ordinanza n. 23033/2026
Borse di studio: medici di medicina generale esclusi dalla parità retributiva con gli specialisti
 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che non sussiste un obbligo europeo di parità retributiva tra le due categorie. È emerso che i percorsi differiscono per finalità (medicina convenzionata vs libera professione/ospedaliera) e organizzazione (Regioni vs Università), rendendo legittima la diversità economica. Il giudice ha chiarito che l’adeguamento triennale e la rivalutazione non erano atti dovuti, rientrando nella discrezionalità del legislatore nazionale. L'esito finale nega dunque ogni pretesa risarcitoria basata su disparità di trattamento normativo o economico.

10 Luglio 2026