Cassazione Civile - Sezione Lavoro - Ordinanza n. 13653 del 21 maggio 2025
News a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed
Con l’ordinanza del 21.05.2025, n. 13653, la Suprema Corte ha precisato che i dirigenti biologi del Servizio Sanitario Nazionale in regime di esclusività non hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione all’albo professionale o agli elenchi speciali, poiché tale iscrizione non è imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico, ma risponde anche all’interesse individuale del professionista.
Il diritto al rimborso delle spese di iscrizione agli albi professionali da parte del datore di lavoro pubblico sussiste esclusivamente quando l’iscrizione è funzionale unicamente all’interesse datoriale, circostanza che ricorre solo nelle ipotesi in cui al dipendente pubblico sia fatto divieto assoluto di compiere gli atti tipici dell’attività professionale al di fuori del rapporto di impiego.
Nel caso dei dirigenti biologi in regime di esclusività l’art. 15 quinquies del d.lgs. 502 del 1992 consente espressamente lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria nelle forme dell’attività individuale, della partecipazione ai proventi di attività svolte in equipe, della partecipazione ai proventi di attività svolte in strutture di altre aziende del Servizio sanitario nazionale previa convenzione, e della partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all’azienda.
La disciplina contrattuale collettiva nazionale per la dirigenza sanitaria conferma e specifica tali possibilità, prevedendo che l’attività libera professionale intramuraria possa essere svolta al di fuori dell’impegno di servizio nelle tipologie della libera professione individuale caratterizzata dalla scelta diretta del professionista da parte dell’utente, dell’attività libero professionale a pagamento svolta in equipe, della partecipazione ai proventi di attività svolte in strutture di altre aziende sanitarie, e dalla partecipazione ai proventi di attività professionali richieste da terzi.
Tali disposizioni normative e contrattuali specificano e integrano i criteri oggettivi e predeterminati di cui all’art. 53 comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed escludono la sussistenza di situazioni di incompatibilità, dimostrando che l’iscrizione all’albo professionale è funzionale non soltanto allo svolgimento delle mansioni istituzionali, ma anche all’esercizio dell’attività professionale libero professionale consentita al dirigente biologo, con la conseguenza che le relative spese non possono essere poste a carico del datore di lavoro pubblico.