News
01/07/2025

Criteri e procedure per conferimento incarichi di struttura complessa. Sentenza del Consiglio di Stato

Responsive image

Consiglio di Stato - Sentenza n. 03684 del 30 aprile 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

L’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, nella versione innovata dall’art. 20, comma 1, della legge n. 118 del 2022, applicabile alla fattispecie in esame, ha previsto che le Regioni disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa con avviso pubblico nel quale la commissione incaricata valuta i curricula professionali degli interessati sulla base dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.

All’esito della valutazione la commissione attribuisce quindi a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.

Alla luce di tale novità nella procedura di conferimento degli incarichi di struttura complessa il Consiglio di Stato ritiene che, a seguito della citata novella legislativa, il precedente momento dominante ispirato ad una logica esclusivamente fiduciaria è venuto meno poiché la valutazione comparativa della commissione deve essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente” e deve mettere capo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola la scelta del direttore generale.

In sostanza, al di là dell’indicazione di un singolo candidato o di una terna da parte della commissione, elemento centrale della procedura deve ritenersi l’aspetto della valutazione concorrente dei candidati, nell’ambito della quale si apprezzano, sulla base di criteri predeterminati e del colloquio, i loro profili e i loro requisiti.

Sulla base di tali principi il Consiglio di Stato, con sentenza del 30.04.2025, n. 03684 ha ritenuto infondati i motivi di ricorso prodotti da un candidato e da un’asl campana che, a loro avviso, avevano ritenuto insussistente in materia la giurisdizione del giudice amministrativo a favore invece del giudice ordinario.

Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che la selezione “aperta” e caratterizzata da elementi che consentono di classificarla tra le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste ora la giurisdizione del giudice amministrativo.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it