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24/06/2025

Tar Campania su diritto alla permanenza in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato

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Tar Campania - Sentenza n. 3334 del 22 aprile 2025

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’asl campana ha indetto un concorso pubblico, per titoli esami, a due posti di dirigente sanitario.
Un concorrente si è classificato sesto nella graduatoria di merito.

La graduatoria del predetto concorso è stata poi utilizzata, a seguito di convenzione, da altra azienda sanitaria presso la quale il concorrente di cui sopra è stato assunto a tempo determinato.
Successivamente, presso l’asl che aveva indetto il concorso precitato, si sono resi vacanti altri posti per l’assunzione a tempo indeterminato ed in virtù dello scorrimento della graduatoria uno di quei posti avrebbe dovuto essere conferito al suindicato candidato, utilmente inserito nella graduatoria di merito.

L’Asl campana non ha però proceduto in tal senso in quanto, con l’assunzione a tempo determinato presso l’altra asl, aveva cancellato dalla graduatoria il predetto concorrente.

Avverso il provvedimento di cancellazione dalla graduatoria è insorto l’interessato, rivolgendosi al Tar per la Campania, evidenziando che l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con una pubblica amministrazione non può comportare la perdita del diritto alla permanenza in una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato e ciò in base ad un consolidato quadro normativo e giurisprudenziale.

Il Tar Campania ha precisato che la determinazione dell’asl campana contrasta con l’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, il quale dispone che l’assunzione a tempo determinato da parte di un’amministrazione pubblica non preclude al candidato idoneo la conservazione della propria posizione nella graduatoria relativa all’assunzione a tempo indeterminato.

Alla luce di tali disposizioni l’illegittimità della cancellazione dalla graduatoria di merito del sopraindicato concorrente risulta evidente, con conseguente necessità di annullamento dello stesso provvedimento e di reintegra del ricorrente nella graduatoria di merito.

Con sentenza del 22.04.2025, n. 3334 il Tar Campania ha pertanto accolto il ricorso dell’interessato nei termini sopra precisati, condannando altresì la resistente amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio.

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