Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 13141/2025 Quando, in ambito penale, può parlarsi di colpa grave. L'entità della violazione delle prescrizioni va rapportata proprio agli standard di perizia richiesti dalle linee guida, dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, da corroborate informazioni scientifiche di base. Quanto maggiore sarà il distacco dal modello di comportamento, tanto maggiore sarà la colpa; e si potrà ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato definito dalle standardizzate regole d'azione.
Cassazione Penale - Sez. VI - sentenza n. 15742/2025 Luce pulsata, impiego del macchinario sotto la supervisione di un medico professionista. Quando il dispositivo medico richiede una fase prodromica all'uso, che implica competenze mediche, l'applicazione di tale principio giustifica l'impiego sotto la supervisione di un medico professionista.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 9204/2025 Rapporto tra il giudicato penale di assoluzione e il giudizio civile per il risarcimento del danno. In caso di assoluzione in sede penale con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice civile è vincolato all'accertamento del nesso causale effettuato dal giudice penale. Il giudice civile non può sostituire a tale accertamento una diversa spiegazione causale dei fatti.
Cassazione Penale - Sez. IV - sentenza n. 15076/2025 Pronto soccorso: spetta all'infermiere la prima valutazione, se sbaglia deve risarcire i danni. Al personale infermieristico compete non solo una completa raccolta di dati, non limitata alla rilevazione dei parametri vitali, ma compete altresì un giudizio di carattere valutativo dei sintomi riscontrati e riferiti tale da condurre eventualmente anche ad una valutazione di gravità del caso. La condotta deve attenersi alle linee guida stabilite e l'omissione di informazioni rilevanti può costituire colpa grave.
Cassazione Civile - Sez. III - ordinanza n. 4644/2025 Ricovero del paziente con problemi psichici suicidatosi
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce effetti protettivi in favore dei terzi, perché trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con ogni conseguenza in ordine alla prova da fornirsi.
17 Giugno 2025