Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce effetti protettivi in favore dei terzi, perché trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con ogni conseguenza in ordine alla prova da fornirsi.