ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, DEL 20.11.2024, N. 29969
Commento di Robert Tenuta
In una asl campana, laddove i turni di lavoro (la cui durata era quantificata in 6 ore e 20 minuti al giorno, per un totale di 38 ore settimanali), in occasione delle assenze per ferie, malattia, festività, permessi ed altre assenze similari, il sistema di calcolo del cosiddetto debito orario giornaliero veniva invece calcolato nella misura di sole 6 ore giornaliere, così determinando un maggiore debito orario ed il conseguente onere di svolgimento di lavoro supplementare per il recupero dello stesso.
Un dirigente sanitario si è rivolto al Tribunale chiedendo di dichiarare illegittimo ed errato tale sistema di calcolo e, per l’effetto, di condannare l’Asl al pagamento delle differenze retributive.
Avverso la sentenza di accoglimento da parte del Tribunale dell’istanza del predetto dirigente l’asl ha proposto ricorso presso la Corte d’Appello che ha però confermato la decisione del Tribunale.
Contro la pronuncia della Corte d’Appello l’asl si è rivolta alla Cassazione civile, lamentando la violazione del principio della onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici.
La Cassazione civile, affermando che non sono motivi per discostarsi da altra precedente decisione in materia, secondo cui “il dirigente sanitario che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall’asl, non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicchè l’azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo”.
In applicazione di tale principio, in difetto di allegazione specifica in ordine al pregiudizio alla salute, la Cassazione civile, con ordinanza del 20.11.2024, n. 29969, ha accolto il ricorso dell’asl campana ed ha cassato la sentenza della Corte d’appello con la quale era stato riconosciuto il diritto del dirigente sanitario al pagamento delle differenze retributive.