Rassegna Normativa
23/04/2024

Decreto PNRR approvato definitamente dal Senato

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L'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n. 1110, di conversione in legge, con modificazioni, del d-l n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già approvato dalla Camera dei deputati. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Diverse le misure per la sanità presenti nel testo. Segnaliamo in particolare il dirottamento di circa 1,2 mld per l’ammodernamento degli ospedali dal Piano nazionale complementare ai fondi per l’edilizia sanitaria, apertura agli enti del Terzo settore dei consultori, norme in materia di specializzandi. Si registra il superamento del limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni di medici e professionisti sanitari e sociosanitari con contratti a tempo determinato assunzioni a tempo determinato; l'Italia decide poi di non aderire alla rete green pass dell'Oms. Vengono salvaguardate le graduatorie di chi ha sostenuto la prova di ammissione a medicina per l'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024.. Cambiano anche i limiti assunzionali per le Aziende ospedaliero universitarie. Viene superata la necessità di una consultazione preventiva del garante della privacy per l'avvio progetti di ricerca sanitaria.

Di seguito il dettaglio degli articoli di interesse del settore
Articolo 1, comma 13    Misure urgenti per l’attuazione delle previsioni del PNRR in materia di interventi sulle infrastrutture ospedaliere)
Articolo 8, comma 2-bis Modifica di una disciplina transitoria per la stabilizzazione di personale assunto con contratti a termine nell’ambito del SSN)
Articolo 18, commi 3-bis e 3-ter Iscrizione ai corsi di laurea in medicina per l’anno accademico 2024/25
Articolo 42 Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
Articolo 43 Modalità tecnologiche per la raccolta l’elaborazione e l’analisi dei dati sanitari
Articolo 44 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ovvero al Codice in materia di protezione dei dati personali relativi alla salute
Articolo 44-bis Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari
Articolo 44-ter Modifiche all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Si stabilisce che per i predetti enti del SSN, per ciascun anno del triennio 2024- 2026, la spesa complessiva per il personale appartenente alle categorie in questione e assunto con contratto diverso da quello a tempo indeterminato non può essere superiore al doppio della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009, nel rispetto della normativa generale in materia di spesa per il personale negli enti del Servizio sanitario nazionale. Tale limite di spesa opera a livello regionale e le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità e le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità ad esso.

Articolo 44-quater Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) SPECIALIZZANDI
Prevede una serie di modifiche:
• viene stabilita al 31 dicembre 2026 la scadenza, per la facoltà di assunzione –degli stessi che risultino utilmente collocati in graduatoria per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative (lett. a);
• viene specificato che la previsione vigente, secondo cui il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione, vale anche se la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato non è inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando stesso, ma fa parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse (lettera b);
• viene sospesa, in capo al consiglio della scuola di specializzazione, la certificazione delle attività formative secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa (lett. c);
• viene precisato che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, presso cui la formazione pratica è svolta, devono essere accreditati ai fini della formazione specialistica al momento della stipula del contratto (lettera e) n.1);
• viene specificato che l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento accreditato, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presso i quali gli specializzandi svolgono la formazione pratica, hanno l’obbligo di garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova finale annuale prevista dalla normativa vigente per il completamento della formazione (lett.e) n. 2).
• Infine, il comma 2, anch’esso introdotto dalla Camera, modifica un regime sperimentale valido fino al 31 dicembre 2025, estendendo la possibilità, prevista dalla normativa vigente, di assunzione di incarichi libero- professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, da parte dei medici in formazione specialistica presso tutti i servizi sanitari (e non più soltanto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN) al di fuori dall’orario dedicato alla formazione.
Articolo 44-quinquies (Servizi consultoriali di sostegno alla maternità)

 

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