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06/06/2023

Retribuzione di risultato: Cassazione su omesso pagamento

Cassazione Civile – Sezione 6 – Ordinanza dell’8/2/2023 n. 3804

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Alcuni dirigenti sanitari dipendenti da un’asl calabrese avevano promosso un contenzioso avanti il giudice del lavoro per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale dell’azienda rispetto all’intero meccanismo della “retribuzione di risultato” (ex art. 52 del ccnl 8.6.2000), nonché al fine di ottenere il relativo risarcimento del danno. Gli stessi dirigenti avevano lamentato la mancata attivazione del sistema prescritto dalla contrattazione collettiva che avrebbe consentito la corresponsione di cd. “compensi incentivanti” in base ai risultati raggiunti in relazione a programmi predeterminati.

Al riguardo il giudice del lavoro ha dichiarato l’inadempimento contrattuale dell’asl ed ha riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno patito per effetto dell’inadempimento dell’ente, precisando che il danno deve ravvisarsi sotto il profilo della lesione alla professionalità, essendo evidente che l’assenza di programmi ed obiettivi incentivanti comporti una perdita di chance di accrescimento professionale, demandandone la quantificazione a un separato giudizio.

All’interno di questo perimetro giuridico le parti hanno poi negoziato per transigere la vertenza ed agli interessati è stata riconosciuta una somma risarcitoria per mancato accesso all’istituto della retribuzione di risultato a causa della omessa attivazione da parte dell’azienda di tale istituto.

Tali somme risarcitorie hanno successivamente costituito oggetto di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate che le recuperava a tassazione irpef considerandole reddito di lavoro dipendente, indirizzo in seguito confermato anche dalla Commissione tributaria regionale.

Avverso la decisione della commissione tributaria regionale gli interessati hanno proposto ricorso in cassazione, sostenendo che il risarcimento in argomento è conseguito alla privazione del diritto dei predetti ad essere valutati ed a conseguire sviluppi di carriera e di carattere giuridico ed economico, ovvero alla perdita di chance, sicchè non assoggettabile a tassazione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la commissione tributaria regionale ha errato nella qualificazione giuridica del danno come avente natura essenzialmente retributiva e non invece quale danno da perdita di chance e conseguenzialmente ha errato nel confermare la ripresa a tassazione quale redditi di lavoro, trattandosi invece di somme percepite dai lavoratori a titolo di danno emergente ed in quanto tali non costituenti reddito imponibile.

In conclusione, con sentenza dell’8.2.2023, n. 3804, la Corte di cassazione civile ha accolto il ricorso dei dirigenti sanitari ed ha cassato la sentenza della Commissione tributarie regionale.

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