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30/04/2024

Dirigenti sanitari e lavoro straordinario. Il commento alla sentenza della Cassazione

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ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, DEL 27.11.2023, N, 32832

Commento di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un dirigente sanitario ha chiesto all’azienda sanitaria di appartenenza il pagamento del lavoro prestato in eccedenza rispetto all’orario ordinario.

Avverso il diniego del datore di lavoro il predetto ha proposto ricorso al Tribunale e, successivamente, alla Corte d’Appello.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno motivato il diniego, richiamando i principi enunciati dalla Cassazione civile, sezioni riunite ed osservando che ai dirigenti sanitari, ancorchè di primo livello, non spetta la retribuzione per il lavoro straordinario, se non in relazione ai servizi di guardia e di pronta disponibilità e che la retribuzione di risultato compensa l’eventuale superamento dell’orario di lavoro.

L’interessato si è pertanto rivolto alla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza del 27.11.2023, n.32832, ha però respinto il ricorso.

La Suprema Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che l’appellante non ha smentito di avere ricevuto la retribuzione di risultato, limitandosi ad affermare che tale retribuzione non era volta a remunerare la prestazione resa oltre l’orario di lavoro; l’appellante non aveva neppure prospettato di avere lavorato per un numero di ore tale da eccedere i limiti della ragionevolezza, con prestazione usurante e conseguente lesione del diritto alla salute.

La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre rilevato di essersi ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario del personale sanitario, individuando la normativa di riferimento nell’art. 62, commi 2 e 3 e art. 65, comma 3 del CCNL 5.12.1996, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per l’attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità, mentre il superamento dell’orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario.

La Suprema Corte ha altresì evidenziato che l’art. 80 dello stesso CCNL 5.12.1996 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettivi esigenze di servizio ed essere previamente autorizzate.

Il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo.

Rilevato che la Corte territoriale si è pienamente attenuta a detti principi di diritto, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la decisione impugnata è esente da censure, per cui il ricorso del predetto dirigente sanitario, con ordinanza del 27.11.2023, n. 32832, è stato respinto.

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