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08/04/2024

Il Sindacato ha diritto di esaminare gli atti di organizzazione del personale

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Tar per la Puglia - Lecce - Sezione seconda - Sentenza n. 1282 del 17 novembre 2023

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

Un’organizzazione sindacale ha presentato ad una pubblica amministrazione istanza formale di presa visione ed estrazione di copia di documenti relativi alla gestione del personale (in specie relativi alla programmazione settimanale, agli ordini di servizio giornalieri, ai cambi di turno, alla reperibilità, ai fogli di firma, allo straordinario programmato ed obbligatorio e ai riposi compensativi).

Avverso il riscontro negativo della pubblica amministrazione la stessa organizzazione sindacale ha inoltrato ricorso al Tar competente al fine di ottenere la declaratoria del diritto di accesso ai documenti di cui all’istanza sopraindicata.

Si è costituita in giudizio la pubblica amministrazione che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell’organizzazione sindacale alle spese di lite.

Il Tar per la Puglia ha invece ritenuto fondato il ricorso per i seguenti motivi.

In primo luogo il Tar ha rimarcato, in adesione ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa, la legittimazione autonoma all’accesso dell’organizzazione sindacale, che ha formulato l’istanza al dichiarato fine di esercitare prerogative e tutelare diritti sindacali dopo aver ricevuto segnalazioni circa la non corretta applicazione degli istituti cui la richiesta ostensiva è riferita.

Ribadita la legittimazione attiva autonoma del sindacato quale soggetto collettivo istituzionalmente preposto alla tutela dei diritti dei lavoratori, il Tar ha evidenziato che senz’altro ricorre in suo capo l’interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti sopraindicati, afferendo gli stessi alla gestione dei rapporti di lavoro, e da cui deriva il conseguente indiscusso interesse ostensivo del sindacato, sia al fine di tutelare i diritti dei lavoratori iscritti che di garantire la tutela delle stesse prerogative sindacali laddove dovesse emergere una gestione dei rapporti di lavoro tale da impedire o ostacolare il disimpegno delle cariche ed attività sindacali, talché l’interesse sotteso all’istanza di accesso non può certamente ritenersi esplorativo come eccepito dall’amministrazione.

Il Tar ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità denunciata dalla pubblica amministrazione per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato in considerazione del fatto che i documenti di cui è stata chiesta l’ostensione non risultano tali da pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi e pertanto tali da configurare posizioni di controinteressati in capo a terzi, tanto più che in sede procedimentale non sono stati concretamente individuati dalla stessa amministrazione soggetti controinteressati e che il sindacato ricorrente aveva richiesto, al fine di superare i motivi ostativi opposti dall’amministrazione, che all’ostensione dei documenti si procedesse eventualmente oscurando tutti i dati ritenuti sensibili.

In definitiva, pertanto, il Tar Puglia, con sentenza del 17.11.2023, n. 1282, ha accolto il ricorso dell’organizzazione sindacale e, per l’effetto, ha ordinato alla pubblica amministrazione di consentire entro trenta giorni l’accesso agli atti domandati dalla parte ricorrente.

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