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09/05/2023

Procedure valutazione e indennità di esclusività: gli orientamenti applicativi Aran 

Orientamento applicativo Aran del 27/12/2022 – Asan82a
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

È stato rivolto all’ARAN il seguente quesito: “Ai fini delle procedure di valutazione, la sanzione disciplinare, ovvero, in caso di procedimento disciplinare non ancora concluso, incidono sulla maturazione dell’esperienza professionale quinquennale/ultra quinquennale?

Di seguito l’orientamento applicativo espresso dall’ARAN:
“Ai sensi dell’art. 69 comma 2 (Principi generali) “Costituisce principio generale la netta distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui alle previsioni di legge e contrattuali vigenti e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, le prestazioni e le competenze professionali e organizzative dei dirigenti, responsabilità che viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione di cui al presente CCNL”.

Si tenga tuttavia presente che l’art. 73 comma 3 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare) dispone espressamente che “Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio”.

Orientamento applicativo Aran del 27/12/2022 – Asan83a
Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

È stato rivolto all’ARAN il seguente quesito: “Esiste un limite temporale per il riconoscimento dei servizi pregressi presso le Aziende o Enti, di cui all’art. 1 del CCNL Area Sanità 2016/2018, con o senza soluzione di continuità, ai fini del riconoscimento dell’esperienza professionale/anzianità per il riconoscimento dell’indennità di esclusività prevista dall’art. 89 del citato CCNL?”

Di seguito l’orientamento applicativo espresso dall’ARAN:
“Non si ritiene che sussista un limite temporale per il riconoscimento dei servizi pregressi ai fini della corresponsione dell’indennità di esclusività considerando quanto previsto al comma 2 dell’art. 89 (Indennità di esclusività) ovverosia che “L’esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.

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