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19/12/2022

Ferie non godute: si a monetizzazione in caso di disorganizzazione dell’ente

Corte di Cassazione Civile – Sezione 6 – Ordinanza del 6.10.2022, n. 29113

Commento a cura di Lucia Marangi, Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Puglia

Un dirigente di un’Asl pugliese, all’atto della cessazione dal servizio, aveva chiesto la corresponsione dell’indennità sostituiva per 38 giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze presentate in quanto queste ultime erano state tutte respinte dal Direttore della sua unità operativa con la motivazione “necessità di servizio”.

Avverso il provvedimento di reiezione della sua richiesta il predetto ha prodotto ricorso al Tribunale di Trani che però lo ha rigettato, così come la Corte d’Appello di Bari a cui si era successivamente rivolto, sulla base del fatto che il dirigente non avesse provato che il mancato godimento delle ferie fosse dovuto ad esigenze di servizio. L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione che, con ordinanza del 6.10.2022, n. 29113 lo ha accolto.

La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie -se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse nel termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

La Corte di Cassazione ha quindi rilevato una manifesta erroneità nell’argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 6.10.2022, n. 29113, ha pertanto cassato la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché decida la controversia facendo applicazione dei principi sopra esposti.

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