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02/11/2022

Cassazione: limite al diritto di trasferimento sede per assistere un parente invalido

Corte Suprema di Cassazione – Sezione lavoro – Ordinanza n. 20523 del 27 giugno 2022

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

L’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 prevede che il lavoratore dipendente che assiste il disabile in condizioni di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Un pubblico dipendente, in forza di tale norma, aveva chiesto alla sua amministrazione il trasferimento presso una sede territorialmente vicina alla residenza della madre disabile grave e, di fronte al diniego ricevuto si era rivolto al Tribunale che aveva però respinto la domanda di accertamento di tale diritto, sul presupposto che la norma non configura un diritto incondizionato del lavoratore, posto che il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussiste solo “ove possibile”.

Alla sentenza del Tribunale il dipendente si era opposto avanti la Corte d’Appello che, però, aveva confermato la decisione del Tribunale, per cui l’interessato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, denunciando il fatto che questa ha subordinato il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere a un potere discrezionale dell’amministrazione, mentre il diritto non poteva essere negato in quanto nella sede prescelta vi era disponibilità di posto vacante.

La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che l’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 non configura un diritto soggettivo assoluto e illimitato, diritto che è invece assoggettato al potere organizzativo dell’amministrazione. In tal senso deve essere interpretato l’inciso “ove possibile” quale necessario bilanciamento degli interessi al trasferimento del dipendente e quello economico-organizzativo del datore di lavoro.

L’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 disciplina in sostanza uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap attraverso l’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l’attività lavorativa al fine di rendere quest’ultima il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza al soggetto invalido, ma non è l’unico strumento posto a tutela della solidarietà assistenziale; sicché il diritto di scelta non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l’interesse della collettività.

In caso di trasferimento a domanda, ha sottolineato la Suprema Corte, l’esigenza familiare è quindi di regola recessiva rispetto a quella di servizio, essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede a quo, piuttosto che valutare l’impatto sulla sede ad quem.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 27.06.2022, n. 20523, ha quindi rigettato il ricorso del suddetto dipendente.

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