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26/09/2022

Aran su computo assenze malattia del personale a tempo parziale verticale del Comparto Funzioni Centrali

Orientamento applicativo Aran CFC62A

Commento a cura di Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed

L’art.33, comma 9, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, in merito al part-time verticale, prescrive che “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestato nell’anno […] il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia  […]”

La stessa disposizione è contenuta anche nel CCNL Area Sanità del 19.12.2018 (art. 112, comma 9), per cui l’orientamento applicativo ARAN sopraindicato è da ritenersi di sicuro interesse anche per i dirigenti sanitari.

Detto orientamento sottolinea che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale trova applicazione un principio di riproporzionamento che, in relazione alle assenze per malattia e fermo restando il triennio di riferimento entro il quale calcolare il predetto periodo di conservazione del posto, avrà ad oggetto: il periodo massimo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto); periodi in cui compete la retribuzione intera o ridotta.

In proposito l’Aran precisa che, ai fini della verifica dell’eventuale superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa. In relazione ai giorni festivi e non lavorativi, ricadenti in tale periodo, è applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Sul punto sussiste anche un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale i giorni festivi e/o i giorni non lavorativi ricadenti all’interno dell’arco temporale cui si riferisce il certificato medico, salva l’ipotesi di diversa previsione contrattuale, vengono computati come assenze per malattia (Cass. civ. sez. lavoro Sent. del 24.11.2016, n. 24027; Cass. Sent. del 24.9.2014, n. 20106; Cass. Sent. del 15.12.2008 n. 29317).

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