Nel caso di periodi di malattia riconducibili, per la durata inferiore all'anno, all'ambito applicativo dell'art. 56, lett. a), n. 2, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, è indispensabile rispettare l'osservanza degli oneri imposti dall'art. 11 del d.P.R. n. 818 del 1957. Tali adempimenti non possono essere considerati un aggravio procedurale irragionevole e sproporzionato ma servono all'INPS per effettuare controlli tempestivi ed efficaci necessari per escludere un determinato periodo dal biennio rilevante ai fini del computo del requisito contributivo.