Tar
23/02/2024

Tar Campania - Sezione VII - sentenza n. 1221/2024 Cusa di servizio: i limiti del sindacato sostitutivo del giudice amministrativo

L'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio di un'infermità contratta da un dipendente pubblico è di competenza tecnica dell'organo preposto, il quale si avvale delle conoscenze della scienza medica e specialistica. Il giudice amministrativo non può sindacare il merito di tali valutazioni, salvo nei  casi in cui vi siano evidenti errori logici o se non siano considerate circostanze di fatto rilevanti per la valutazione medico-legale. 

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it