La Cassazione afferma che le previsioni di cui al d.lgs. 151/2001 apprestano una tutela aggiuntiva per assicurare una presenza genitoriale durante la notte al minore per il periodo di tempo che intercorre tra il compimento dell'anno di età - limite del divieto di adibizione a lavoro notturno - e fino al compimento dei tre anni di vita del bambino. Per i Giudici di legittimità, le predette norme – che sono dirette ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità – sono derogabili solo in melius e devono trovare generale applicazione a tutti i settori merceologici.