Informative
27/11/2023

Come aderire allo sciopero del 5 dicembre 2023. Aggiornamento delle info necessarie.

A seguito del webinar del 23 novembre, la circolare sulle modalità dello sciopero del 5 dicembre sono state aggiornate con ulteriori indicazioni.

SCARICA la Dichiarazione sciopero personale precettato
SCARICA la Dichiarazione adesione sciopero personale in ferie/riposo/L. 104


Con la presente nota informativa si forniscono alcune indicazioni in merito alle modalità attuative dello sciopero nazionale proclamato per il prossimo 5 dicembre 2023, con particolare riferimento alle corrette procedure per l’individuazione del personale comandato in servizio e quindi esonerato dall’effettuazione dello sciopero, invitando tutti a vigilare sulla corretta applicazione delle procedure descritte ed a segnalare eventuali abusi delle amministrazioni.

CHI PUÒ ADERIRE ALLO SCIOPERO?
L’astensione riguarderà il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria professionale, tecnica e amministrativa in servizio con rapporto a tempo determinato o indeterminato presso le Aziende ed Enti del SSN, compresi gli IRCCS, IZS, Arpa, nonché dipendenti delle strutture di carattere privato e/o religioso che intrattengono un rapporto di convenzione e/o di accreditamento con il SSN e i medici specializzandi assunti ai sensi dell’art. 1, comma 547 della Legge 145/2018 (c.d. Decreto Calabria).
Può altresì scioperare il personale medico universitario che svolge attività assistenziale presso una Azienda Ospedaliera Universitaria.

PER SCIOPERARE DEVO ESSERE ISCRITTO A UN SINDACATO?
No, lo sciopero è un diritto individuale che può essere esercitato da tutti i dirigenti sanitari, a prescindere dalla loro iscrizione o meno ad un sindacato.

POSSONO SCIOPERARE I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA (specializzandi ex D.LGS. n. 368/99)?
No, sono esclusi dallo sciopero i medici con contratto di formazione specialistica stipulato con le Università ai sensi del D.lgs 368/1999, i quali tuttavia, per espresso divieto di legge, non possono essere impiegati nello svolgimento dell’ordinaria attività sanitaria istituzionale in sostituzione del personale dirigente di ruolo assente per adesione alla giornata di sciopero.
Al contrario, possono aderire allo sciopero i medici specializzandi assunti a tempo determinato con Decreto Calabria.

POSSONO SCIOPERARE I MEDICI IN CONVENZIONE CON IL SSN?
No, l’astensione riguarda solo la categoria dei dirigenti sanitari e non possono quindi aderire i professionisti della medicina convenzionata (medicina di base, specialistica ambulatoriale, continuità assistenziale, ecc.). Quest’ultimi, in ogni caso, non possono essere impiegati dall’azienda per sostituire i dirigenti scioperanti.

LO SCIOPERO RIGUARDA SOLO IL PERSONALE ASSEGNATO A PARTICOLARI TURNI DI SERVIZIO?
rattandosi di uno sciopero di 24h che copre l’intera giornata lavorativa, potranno aderire tutti i dirigenti indipendentemente dal tipo di turno programmato (mattina, pomeriggio o notte).

COME SI STABILISCE IL CONTINGENTE MINIMO DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI?
L’Accordo nazionale in materia di sciopero della dirigenza sanitaria stabilisce che i contingenti minimi di personale esentati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, sono determinati dalla direzione generale dell’azienda sulla base dei protocolli d’intesa stipulati a livello decentrato con le organizzazioni sindacali.
Per espressa previsione di tali accordi, i contingenti minimi di personale da mantenere al lavoro nei servizi di assistenza ordinaria sono quelli previsti per l’erogazione dei servizi essenziali nei giorni festivi, fatta salva la possibilità di incrementare tali contingenti qualora lo sciopero sia previsto in coincidenza proprio con i giorni festivi o a ridosso degli stessi. Poiché lo sciopero del 5 dicembre cade in un giorno infrasettimanale, è esclusa la possibilità per l’azienda di incrementare i contingenti minimi già prefissati.
Invece, nei servizi dedicati all’assistenza d’urgenza il contingente minimo corrisponde al personale dirigenziale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

QUALI SONO I SERVIZI ESSENZIALI DEDICATI ALL’ASSISTENZA SANITARIA D’URGENZA?
I servizi essenziali ricompresi nell’assistenza sanitaria d’urgenza, per i quali va mantenuto in servizio il personale dirigenziale normalmente impiego durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero, sono i seguenti:

  • pronto soccorso medico e chirurgico;
  • rianimazione, terapia intensiva;
  • unità coronariche;
  • assistenza ai grandi ustionati;
  • emodialisi;
  • prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
  • medicina neonatale;
  • servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
  • servizio trasporto infermi.

QUALI SONO I SERVIZI ESSENZIALI DEDICATI ALL’ASSISTENZA ORDINARIA?
I servizi essenziali ricompresi nell’assistenza ordinaria, per i quali va mantenuto in servizio il personale dirigenziale normalmente impiego durante i turni festivi, sono i seguenti:

  • servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
  • unità spinali;
  • prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
  • assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
  • assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
  • assistenza neonatale;
  • attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Ai predetti servizi deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento

I SERVIZI ONCOLOGICI RIENTRANO TRA LE PRESTAZIONI DA GARANTIRE?
Si, la normativa prevede che devono essere garantite le prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate

SONO PREVISTI CONTINGENTI ANCHE PER LE ATTIVITA’ AMBULATORIALI?
Per i servizi ambulatoriali non sono generalmente previsti contingenti, a meno che l’attività prestata non sia differibile senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.

COME VENGONO INDIVIDUATI I DIRIGENTI COMANDATI A PRESTARE SERVIZIO DURANTE LA GIORNATA DI SCIOPERO?
In conformità ai protocolli aziendali, la direzione generale dell’azienda sanitaria individua, tenendo conto del criterio di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti minimi e perciò esonerati dallo sciopero.
Tali nominativi dovranno essere comunicati dall’amministrazione ai singoli lavoratori interessati e alle OO.SS. aziendali entro 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero. Pertanto, i lavoratori comandati riceveranno dall’azienda una formale comunicazione di esonero dallo sciopero con ordine di prestare servizio nel giorno stesso.

HO RICEVUTO LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA CON CUI VENGO ESONERATO DALLO SCIOPERO, MA VORREI COMUNQUE ADERIRE, È POSSIBILE?
Entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione di esonero, i dirigenti comandati che intendono aderire allo sciopero possono comunicare tale volontà al proprio Responsabile di struttura, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso in cui ciò sia possibile.
L’azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del dipendente. Ove non venga comunicata alcuna sostituzione, il dirigente inizialmente comandato è comunque tenuto a presentarsi al lavoro nel giorno dello sciopero.

DEVO COMUNQUE COMUNICARE ALL’AZIENDA LA MIA INTENZIONE DI ADERIRE ALLO SCIOPERO, ANCHE SE NON RIENTRO TRA IL PERSONALE PRECETTATO?
No, nessuna norma legale o contrattuale impone al personale NON facente parte del contingente comandato, di comunicare all’Azienda (o al Responsabile di struttura), la propria intenzione di aderire o meno allo sciopero, mentre è vietato al datore di lavoro chiedere preventivamente ai singoli dirigenti l’eventuale adesione allo sciopero, nonché di effettuare sondaggi ex post sulla relativa partecipazione.
L’amministrazione può chiedere informazioni sull’intenzione di aderire allo sciopero, UNICAMENTE ai dirigenti individuati a far parte dei contingenti minimi, e non agli altri.
Pertanto, il personale NON ricompreso nei contingenti minimi che voglia aderire allo sciopero può manifestare tale decisione SEMPLICEMENTE NON PRESENTANDOSI AL LAVORO DEL TURNO ASSEGNATO PER IL GIORNO DI SCIOPERO.
Difatti, i dirigenti assenti dal lavoro nel giorno di astensione saranno considerati a tutti gli effetti in sciopero, salvo non sia stata comunicata e autorizzata una diversa giustificazione dell’assenza (es. ferie, permesso, malattia, ecc.).

I DIRIGENTI COMANDATI A PRESTARE SERVIZIO DURANTE LA GIORNATA DI SCIOPERO SONO COMPUTATI NEL NUMERO DEGLI SCIOPERANTI?
Ai fini del calcolo della percentuale di adesione allo sciopero, le Aziende sanitarie devono computare nel numero degli scioperanti anche quei lavoratori che hanno dichiarato di volersi astenere dal lavoro, ma sono stati comunque comandati in servizio a causa dell’assoluta impossibilità di sostituirli con altro personale. Qui trovi il modulo da compilare e presentare in Azienda

IL SINDACATO PUÒ RACCOGLIERE LE ADESIONI DEI PRECETTATI E COMUNICARLE ALL’AZIENDA VIA PEC?
Si. La normativa prevede che i nominativi del personale comandato siano comunicati dall’amministrazione oltre che ai singoli lavoratori interessati anche alle OO.SS. aziendali entro 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero

SONO IN TURNO DI GUARDIA LA NOTTE DEL 4 DICEMBRE CON INIZIO DALLE ORE 20 E SMONTO ALLE 8 DEL 5 DICEMBRE, POSSO CHIEDERE LA SOSTITUZIONE PER ADESIONE ALLO SCIOPERO?
Il turno notturno che inizia il giorno precedente il 5 dicembre potrebbe considerarsi ricadente all’interno della giornata di sciopero se così è stabilito dai protocolli aziendali. In tal caso chi vuole aderire allo sciopero può chiedere di essere sostituto al proprio Responsabile di struttura.

MONTO IL TURNO DI GUARDIA IL 5 DICEMBRE CON INIZIO QUINDI DALLE ORE 20 E SMONTO ALLE 8 DEL 6 DICEMBRE. POSSO ADERIRE ALLO SCIOPERO?
Di regola, i protocolli aziendali stabiliscono che il turno notturno che inizia la sera della giornata di sciopero fa parte del periodo di astensione, per cui il personale assegnato a tale turno che voglia scioperare può chiedere di essere sostituito al proprio Responsabile di struttura.

L’ASSEGNAZIONE DI UN TURNO DI GUARDIA PER UN SERVIZIO DI EMERGENZA NEL GIORNO DELLO SCIOPERO EQUIVALE A UNA PRECETTAZIONE PER CONTINGENTI MINIMI?
I protocolli aziendali possono stabilire che il personale già assegnato a un turno di guardia programmato ricadente nella giornata di sciopero sia considerato automaticamente comandato in servizio. Il suddetto personale, anche se non dovesse ricevere la comunicazione formale di esonero dallo sciopero può comunque chiedere di essere sostituito al fine di aderirvi.

LA MIA AZIENDA CHIEDE DI COMUNICARE ENTRO LE 14.00 DEL 5/12/2023, IL NUMERO DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO, IL NUMERO DEI DIPENDENTI ASSENTI PER SCIOPERO, IL NUMERO DEI DIPENDENTI ASSENTI PER ALTRI MOTIVI. LA PROCEDURA È CORRETTA?
La richiesta può ritenersi corretta in quanto si tratta di una rilevazione successiva finalizzata all’adempimento di un obbligo di legge. La normativa, infatti, prevede l’obbligo per le amministrazioni di rendere pubblici tempestivamente i dati numerici relativi al personale aderente allo sciopero in termini di percentuale rispetto al personale in servizio. In questi casi si consiglia comunque di fare riferimento a quanto previsto dai protocolli aziendali.

SE ADERISCO ALLO SCIOPERO POSSO SVOLGERE L’ALPI?
No, l’adesione allo sciopero comporta l’astensione da qualsiasi attività lavorativa, ivi inclusi l’impegno aggiuntivo e la libera professione intramuraria.

COME È REGOLATA LA FRUZIONE DELLE FERIE O DEI RIPOSI COMPENSATIVI NELLA GIORNATA DI SCIOPERO?
Di regola, è possibile fruire di ferie o di riposi compensativi che siano stati già autorizzati o programmati prima della proclamazione dello sciopero (di solito, almeno 10 giorni prima dello sciopero), salvo diverse indicazioni contenute nei citati protocolli aziendali.
In tal caso, il personale che fruisce delle ferie o dei riposi preventivamente autorizzati non sarà considerato in sciopero. Qualora, al contrario, il suddetto personale volesse aderire allo sciopero in luogo delle ferie, dovrà presentare un’autodichiarazione nei giorni successivi allo sciopero secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda.

È POSSIBILE FRUIRE DEI PERMESSI EX LEGGE 104 NELLA GIORNATA DI SCIOPERO?
Si, è possibile fruire del permesso mensile ex legge 104 in occasione dello sciopero. In tal caso, il personale che fruisce del permesso non sarà considerato in sciopero.
Qualora, al contrario, il suddetto personale volesse aderire allo sciopero rinunciando al permesso ex L. 104, dovrà presentare un’autodichiarazione nei giorni successivi allo sciopero secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda.

CHI È IN DISTACCO SINDACALE COME SI DEVE COMPORTARE NELLA GIORNATA DI SCIOPERO?
Di regola, anche il dirigente in distacco sindacale nella giornata di sciopero può aderire all’astensione in luogo del permesso sindacale, dichiarando di voler convertire il titolo di assenza.

SONO IN MALATTIA, POSSO ADERIRE ALLO SCIOPERO?
No, il dirigente assente per malattia non può in nessun caso aderire allo sciopero.

SONO STATO INVITATO A UN CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA, POSSO ADERIRE ALLO SCIOPERO?
Di regola, i protocolli aziendali stabiliscono che qualora la giornata di sciopero coincida con l’effettuazione di un corso di aggiornamento obbligatorio Ecm, da considerarsi a tutti gli effetti come orario di lavoro, lo stesso corso viene sospeso e recuperato in altra data.
In mancanza, il dirigente può comunque aderire allo sciopero, astenendosi dall’attività formativa. Per maggiori indicazioni occorre fare riferimento ai suddetti protocolli aziendali.

SE I PROTOCOLLI AZIENDALI NON ESISTONO A COSA SI DEVE FARE RIFERIMENTO?
In mancanza dei protocolli aziendali, trovano applicazione le norme contenute nell’Accordo Nazionale sui servizi pubblici in caso di sciopero della dirigenza medica e sanitaria del 26.9.2001 (https://www.aranagenzia.it/contrattazione/aree-dirigenziali/area-iv/contratti/498-accordo-servizi-pubblici-essenziali-e-procedure-raffreddamento-e-conciliazione-in-caso-di-sciopero.html).

COSA SUCCEDE SE NON ADERISCO ALLO SCIOPERO?
Il personale che non aderisce allo sciopero sarà a disposizione dell’azienda per lo svolgimento dell’attività ordinaria.

Per eventuali dubbi o domande è possibile scrivere a servizi@anaao.it

 

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